Circolare N. 39: Orario attività didattiche del LICEO – Permessi permanenti di entrata ritardata
Il Collegio dei Docenti del LICEO, riunitosi il 14 ottobre 2013 in seduta straordinaria, con delibera n. 1 assunta a maggioranza, ha definito i nuovi orari delle lezioni del LICEO per il corrente a.s.
Prot. n. 6849
Agli Studenti del LICEO e alle Famiglie
e.p.c. Docenti del LICEO
Al Direttore S.G.A
ALBO Pretorio on-line
Oggetto: Orario attività didattiche del LICEO – Permessi permanenti di entrata ritardata
Il Collegio dei Docenti del LICEO, riunitosi il 14 ottobre 2013 in seduta straordinaria, con delibera n. 1 assunta a maggioranza, ha definito i nuovi orari delle lezioni del LICEO per il corrente a.s.
Pertanto, a partire da lunedì 21 ottobre p.v., in entrambi i plessi, gli studenti del LICEO entreranno alle ore 7:55, con inizio delle attività didattiche alle ore 8:00 per terminare tutti i giorni alle ore 13:40, compreso il sabato.
La nuova modularità prevede di effettuare due moduli orari giornalieri di 50’ da compensarsi con due ore settimanali. Soltanto le classi del secondo biennio (III e IV anno) del Liceo Artistico effettueranno un recupero annuale di 30 ore con l’allungamento di 3 ore giornaliere (uscita alle ore 16:40) in dieci giorni concentrati in due settimane consecutive tra febbraio e marzo,
secondo un calendario che sarà pubblicato nei tempi dovuti.
Per gli studenti del Liceo Musicale la compensazione avverrà su una sola fascia oraria di 50’ con un’ora settimanale calendarizzata in un giorno della settimana alle ore 12:00.
Le classi quinte dell’Istituto d’Arte seguiranno la vecchia programmazione con ore di 50 minuti; inizio attività alle ore 8:00.
Tutti i permessi rilasciati agli studenti viaggiatori per l’ingresso a scuola posticipato rimangono in vigore, mentre decadono tutti i permessi rilasciati per l’uscita anticipata, in quanto questa non ha più motivo di esserci.
Si coglie l’occasione per ricordare, ancora una volta, che l’ingresso posticipato determina una riduzione dell’orario delle attività didattiche per lo studente; non essendo tale disservizio imputabile a nessun titolo alla scuola, le responsabilità derivanti dall’accoglimento dell’istanza di riduzione dell’orario sono a totale carico del richiedente che è da ritenersi consapevole dei rischi connessi al mancato raggiungimento del limite minimo dei ¾ dell’orario delle lezioni dell’a.s., secondo quanto previsto
dall’art. 14 co. 7 del D.P.R. 122/99.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to prof. ing. Raffaele Buonsante